Scuole di specializzazione - Area sanitaria (medicina e chirurgia)
Per tutte le questioni inerenti la didattica, occorre rivolgersi alle segreterie didattiche delle singole Scuole di Specializzazione
Anno accademico 2020/2021
Bando di ammissione Scuole specializzazione area sanitaria per medici a.a. 2020-2021
Direttori 2020-2021
- Allegato 1 - Elenco scuole di specializzazione
- Allegato 2 - Conversione titoli stranieri
- Allegato 3 - Elenco conti postali tesorerie di stato
- Allegato 4 - SSD riferimento scuole
- Allegato 5 - Modalità di svolgimento
- Tabella posti a.a. 2020-2021
- Modalità iscrizione sessione straordinaria
- Nota informativa 2020-2021
- Modalità di pagamento tasse universitarie
- Visualizzazione cedolini
- Requisiti specifici 2020-2021
- Schema tipo contratto formazione specialistica
- Guida alla conferma dell'iscrizione
- Modalità ritiro tesserino magnetico
EMERGENZA COVID 19 - RECLUTAMENTO SPECIALIZZANDI MEDICI
Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha individuato due canali straordinari e distinti di reclutamento dei medici specializzandi.
1) art.2 bis, comma 1, lett. b) Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale L. 24 aprile 2020, n. 27
Fino al perdurare dello stato di emergenza, con questo tipo di contratto possono essere assunti da aziende ed enti del SSN specializzandi iscritti a partire dal terzo anno, a condizione che essi si siano utilmente collocati nelle graduatorie separate delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nella specifica disciplina. L’assunzione è possibile soltanto dalle aziende sanitarie delle Regioni con la quali l’Università di Genova ha firmato uno specifico accordo.
2) art.2 bis, comma 1, lett. a) Incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi L. 24 aprile 2020, n. 27
Con questo tipo di contratto le aziende ed enti del SSN possono avvalersi anche nell’anno 2022 di specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.
Ulteriore modalità di assunzione specializzandi - L. 24 aprile 2020, n. 27 –
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
ai precedenti articoli si aggiungono
Art. 2 ter incarichi individuali a tempo determinato di durata di un anno e non rinnovabili
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi anche nell’anno 2022 di medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, reclutandoli previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Art. 2 quinques co.2 Incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di medicina generale
Fino al perdurare dello stato di emergenza, i medici specializzandi, iscritti a qualsiasi anno di corso, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. In caso di assunzione di incarico provvisorio, che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l’erogazione della borsa di studio è sospesa.
Art. 2 quinques co.4 Incarichi provvisori o di sostituzione dei pediatri
Anche per l’anno 2022 i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2022 e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Per consentire agli specializzandi di comunicare l’avvenuta assunzione o l’ottenimento di un incarico è stato predisposto il seguente modulo
Dichiarazione incarico di lavoro per medici specializzandi (da inviare ad altaformazione@unige.it)
FORMAZIONE SPECIALISTICA A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018
L’Università di Genova ha sottoscritto con le seguenti Regioni l’accordo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145/2018, per consentire alle Aziende sanitarie regionali, accreditate per la tipologia di Scuola, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale gli specializzandi iscritti al terzo, quarto o quinto anno di corso. L’assunzione può essere effettuata dalle Aziende sanitarie regionali, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.
Regione Liguria Accordo Regione Liguria
Regione Piemonte Accordo Regione Piemonte
Regione Molise Accordo Regione Molise
Regione Veneto Accordo Regione Veneto
Agli assunti con questa modalità restano iscritti alla scuola di specializzazione, ma non percepiscono il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.
Per consentire agli specializzandi di comunicare l’avvenuta assunzione ai sensi della Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 548-bis è stato predisposto il seguente modulo Dichiarazione assunzione ai sensi della Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 548-bis (da inviare ad altaformazione@unige.it e a specializzandi.sanita@unige.it)